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16/04/2021

Efficienza energetica e Superbonus 110%

Efficienza energetica e Superbonus 110% 1

Detrazioni del 110% fino al 30 giugno 2022

Il Decreto Rilancio eleva la detrazione del 110% sulle spese sostenute per interventi di efficienza energetica (Ecobonus) dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 e e antisismici (Sismabonus) dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le novità più importanti sono la possibilità di cedere il credito della detrazione spettante ai fornitori o scegliere il contributo anticipato sotto forma di sconto, al posto della fruizione diretta della detrazione, previa comunicazione dell’esercizio di tale opzione secondo un modello preimpostato da compilare online.

Gli interventi agevolabili

Ecco gli interventi principali o trainanti ammessi al Superbonus:

  • isolamento termico sull’involucro degli immobili,
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su unità immobiliari unifamiliari, plurifamiliari indipendenti e parti comuni,
  • riduzione del rischio sismico.

Interventi aggiuntivi o trainati, eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi trainanti:

  • interventi per l’efficientamento energetico,
  • installazione di impianti fotovoltaici,
  • installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici,
  • eliminazione delle barriere architettoniche.

Prodotti interessati alla detrazione fiscale del 110%

  • Installazione di Caldaie a condensazione in classe A in sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti,
  • Installazione di Scalda acqua in sostituzione di impianti esistenti per produzione di acqua calda per usi domestici,
  • Installazione di sistemi di Termoregolazione evoluta per la gestione automatica e personalizzata degli impianti di riscaldamento, produzione ACS e raffrescamento delle unità abitative.

Soggetti ammessi:

  • condomini,
  • proprietari di immobili al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
  • proprietari e comproprietari di edifici di 2 o 4 unità immobiliari accatastate distintamente, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
  • Iacp (Istituti autonomi case popolari) o enti di "house providing" che rispandono ai requisiti della legislazione europea in materia, per spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se eseguite almeno al 60% entro il 31 dicembre 2022,
  • Cooperative di abitazioni a proprietà indivisa,
  • Onlus, APS e società sportive dilettantistiche, per i soli lavori destinati a immobili o parti di immobili a uso spogliatoi.

Per approfondimenti rimandiamo al sito dell’Agenzia delle Entrate

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