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04/10/2022

Autorizzazione emissioni in atmosfera

Autorizzazione emissioni in atmosfera 1

Controllo e verifica delle emissioni in atmosfera.

Chi, come, quando e dove è obbligatoria la sostituzione dei bruciatori per abbattere gli NOx, secondo l'articolo 269 del Codice Ambiente.

L'articolo 269 del Codice Ambiente (D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, aggiornato con D.Lgs. 128 del 29 giugno 2010) stabilisce chi, come, quando e dove è obbligatoria la sostituzione dei bruciatori e l'installazione delle versioni a controllo O2/CO per abbattere le emissioni NOx, introducendo l’Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Tutti gli stabilimenti industriali che producono emissioni NOx devono richiedere l’Autorizzazione emissioni in atmosfera relativa allo stabilimento all'Autorità competente, generalmente la Provincia.

L’Autorità ha 8 mesi di tempo per pronunciarsi e rilasciare l’Autorizzazione, ed eventualmente richiedere l'integrazione dei dati.

Una volta rilasciata, l'Autorizzazione ha validità di 15 anni e va rinnovata la richiesta 1 anno prima della scadenza.

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Nella domanda di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera vanno indicate tutte le sorgenti di emissione degli stabilimenti, al fine di conoscere e monitorare l’impatto complessivo ed evitare che gli inquinanti immessi in atmosfera superino i limiti imposti dalle legge. Vanno altresì indicati:

  • sostanze inquinanti e relativi valori limite di emissione;
  • prescrizioni e metodi di campionamento e analisi;
  • criteri di valutazione di conformità dei valori misurati;
  • periodicità di monitoraggio;
  • quota dei punti di emissione;
  • minimo tecnico degli impianti e portate di progetto per le emissioni convogliate o di cui si prevede il convogliamento, e modalità di captazione e convogliamento delle emissioni convogliabili;
  • prescrizioni finalizzate a garantire il contenimento delle fonti di emissioni diffuse.

L’Autorizzazione è necessaria anche in caso di nuovi stabilimenti, trasferimenti o modifica sostanziale degli impianti esistenti, allegando specifica documentazione:

  • progetto dello stabilimento;
  • descrizione degli impianti impianti e delle attività (i singoli impianti o le attività presenti al suo interno non sono oggetto di autorizzazioni distinte);
  • quantità/qualità delle emissioni e misure adottate per limitarle;
  • modalità di esercizio, quota dei punti di emissione che garantiscono la corretta dispersione degli inquinanti e relativi parametri;
  • tipologia e caratteristiche merceologiche dei combustibili utilizzati;
  • relazione tecnica sull'intero ciclo produttivo degli impianti e delle attività e indicazione del periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

Autorizzazione semplificata

Sono esclusi dalla richiesta di Autorizzazione alle emissioni in atmosfera gli stabilimenti che producono emissioni scarsamente inquinanti, provvisti di dichiarazione di conformità degli impianti che attesta che le emissioni rientrino entro i valori limite, previo controllo documentale della regolare applicazione delle istruzioni tecniche per l'esercizio dell’impianto e la sua manutenzione, come indicato al Comma 1 dell'articolo 272.

In tal caso si parla di Autorizzazione semplificata, che riguarda principalmente:

  • impianti di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse, gasolio, gasolio in emulsione, biodiesel;
  • impianti di combustione di potenza termica inferiore a 0,3 MW alimentati da olio combustibile e/o olio combustibile in emulsione;
  • impianti di combustione di potenza termica inferiore a 3 MW alimentati da metano o GPL;
  • impianti di combustione, gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, ubicati all'interno degli impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da biogas, gas derivati da processi di depurazione e gas di discarica, previa autorizzazione semplificata delle attività di recupero;
  • impianti di combustione, gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW, alimentati a biogas;
  • impianti di combustione per le attività di stoccaggio di prodotti petroliferi in funzione per meno di 2.200 ore all’anno, dalla potenza termica inferiore a 1 MW se alimentati a metano o GPL, ed inferiore a 1 MW se alimentati a gasolio.

Scadenze per l’adeguamento ai limiti emissivi

Il Dlgs 152/06 prevede le seguenti scadenze per l'adeguamento ai limiti di emissione:

  • dal 1° gennaio 2025 gli impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW,
  • dal 1° gennaio 2030 i medi impianti di combustione esistenti soggetti a valori limite individuati attraverso istruttoria autorizzativa

Fino ad allora gli stabilimenti produttivi dovranno rispettare i valori limite indicati dalle autorizzazioni vigenti (Comma 1, articolo 272, allegato IV, Parte I, Parte V).

Il D.lgs 102 del 30 luglio 2020, per l’adeguamento alle prescrizioni per il rendimento di combustione, impone le seguenti scadenze: "In caso di impianti in esercizio al 19 dicembre 2017, l'adeguamento alle disposizioni dell'articolo 294 del D.Lgs. 152 (...), è effettuato sulla base del primo rinnovo dell'autorizzazione dello stabilimento o, in caso di impianti disciplinati dal titolo II (impianti termici civili e comunque di potenza complessiva inferiore a 3 MW) della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 1° gennaio 2025".

Adeguamento degli impianti e revamping

Il revamping è uno dei modi più efficaci per provvedere all'adeguamento dell’impianto entro i limiti emissivi previsti dalla legge, sostituendo i bruciatore e/o il combustibile utilizzato.

I bruciatori industriali di ultima generazione sono infatti altamente performanti e stabili nel funzionamento pur avendo un livello di emissioni NOx estremamente ridotto, grazie a sistemi per il ricircolo dei fumi e camere di miscelazione iper efficienti.

Tra le tecnologie per monitorare, contenere e ridurre le emissioni, inoltre il nuovo sistema SME di Baltur!

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