{"id":3166,"date":"2024-07-12T09:55:37","date_gmt":"2024-07-12T07:55:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www2.baltur.com\/it\/?page_id=3166"},"modified":"2025-05-29T09:00:19","modified_gmt":"2025-05-29T07:00:19","slug":"whistelblowing","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.baltur.com\/it\/whistelblowing\/","title":{"rendered":"Whistleblowing"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1733732606155{padding-top: 50px !important;}&#8221;]<\/p>\n<h1><strong>Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Whistleblowing<\/strong><\/h1>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8221;&#8221;]<\/p>\n<p><strong>REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL\u2019UNIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE (C.D. WHISTLEBLOWING)<\/strong><\/p>\n<p>PARTE I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI<\/p>\n<p>PARTE II &#8211; I CANALI DI SEGNALAZIONE: IN GENERALE<\/p>\n<p>PARTE III &#8211; LE TUTELE<\/p>\n<p>PARTE IV &#8211; IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI<\/p>\n<p>PARTE V &#8211; DISPOSIZIONI FINALI<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/whistleblowersoftware.com\/secure\/BALTURspa\">Clicca su questo collegamento per andare alla piattaforma<\/a><\/p>\n<p><strong>PARTE I &#8211; DISPOSIZIONI GENERALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 1 Definizioni<\/strong><br \/>\nAi fini del presente Regolamento si intende per:<br \/>\na) contesto lavorativo: le attivit\u00e0 lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attivit\u00e0, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o contabile;<br \/>\nb) facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all\u2019interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;<br \/>\nc) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione \u00e8 attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;<br \/>\nd) persona segnalante o segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell\u2019ambito del proprio contesto lavorativo;<br \/>\ne) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o pu\u00f2 provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;<br \/>\nf) seguito: l\u2019azione intrapresa dal soggetto cui \u00e8 affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l\u2019esito delle indagini e le eventuali misure adottate;<br \/>\ng) violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l\u2019interesse pubblico dell\u2019amministrazione o l\u2019integrit\u00e0 dell\u2019ente privato, cos\u00ec come definiti dall\u2019art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 24\/2023 e che consistono in:<br \/>\n1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;<br \/>\n2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231\/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) o 6);<br \/>\n3) illeciti che rientrano nell\u2019ambito di applicazione degli atti dell\u2019Unione europea o nazionali indicati nell\u2019allegato 1 al D.Lgs. n. 24\/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell\u2019Unione europea indicati nell\u2019allegato alla direttiva (UE) 2019\/1937, seppur non indicati nell\u2019allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformit\u00e0 dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell\u2019ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;<br \/>\n4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell\u2019Unione di cui all\u2019art. 325 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell\u2019Unione europea;<br \/>\n5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all\u2019art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell\u2019Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonch\u00e9 le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societ\u00e0 o i meccanismi il cui fine \u00e8 ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l\u2019oggetto o la finalit\u00e0 della normativa applicabile in materia di imposta sulle societ\u00e0;<br \/>\n6) atti o comportamenti che vanificano l\u2019oggetto o la finalit\u00e0 delle disposizioni di cui agli atti dell\u2019Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).<\/p>\n<p><strong>ART. 2 Scopo<\/strong><br \/>\nIl presente Regolamento ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (\u201dAttuazione della direttiva (UE) 2019\/1937 del Parlamento europeo e della Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali\u201d) e, in particolare:<br \/>\n&#8211; di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare a BALTUR violazioni di normative nazionali o dell\u2019Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del D.Lgs. 24\/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele previsti da garantire;<br \/>\n&#8211; le procedure adottate da BALTUR per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformit\u00e0 a quanto previsto dal D.Lgs. 24\/2023.<\/p>\n<p><strong>ART. 3 I soggetti che godono di protezione<\/strong><br \/>\nLe disposizioni del presente regolamento si applicano:<br \/>\na) alle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell\u2019Unione europea che ledono l\u2019interesse pubblico o l\u2019integrit\u00e0 di BALTUR di cui siano venute a conoscenza in ragione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o professionale svolta a favore di BALTUR, in qualit\u00e0 di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio di Amministrazione di BALTUR o titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;<br \/>\nb) ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell\u2019ambito del processo di segnalazione e, in particolare:<\/p>\n<p>ai facilitatori, cos\u00ec come definiti nel precedente articolo 1, lettera b);<br \/>\nalle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest\u2019ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;<br \/>\nai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest\u2019ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;<br \/>\nc) agli enti di propriet\u00e0 del segnalante o per i quali quest\u2019ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.<br \/>\nLe tutele previste dal presente Regolamento si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:<br \/>\na) quando il rapporto di lavoro o professionale non \u00e8 ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;<br \/>\nb) durante il periodo di prova;<br \/>\nc) successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.<\/p>\n<p><strong>ART. 4 Oggetto delle segnalazioni<\/strong><br \/>\nAi fini del presente regolamento, sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell\u2019Unione europea, cos\u00ec come definite nel precedente articolo 1, lettera g), limitatamente ai numeri 1, 2 e 3, che ledono l\u2019interesse pubblico o l\u2019integrit\u00e0 di BALTUR.<br \/>\nLe informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, che potrebbero essere commesse. Possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse.<br \/>\nNon sono comprese tra le informazioni oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni gi\u00e0 totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).<br \/>\nLe disposizioni del presente Regolamento non si applicano:<br \/>\na) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro di quest\u2019ultimo o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;<br \/>\nb) alle segnalazioni di violazioni laddove gi\u00e0 disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell\u2019Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell\u2019allegato al D.Lgs. n. 24\/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell\u2019Unione europea indicati nella parte II dell\u2019allegato alla direttiva (UE) 2019\/1937;<br \/>\nc) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonch\u00e9 di appalti relativi ad aspetti di difesa e di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PARTE II &#8211; I CANALI DI SEGNALAZIONE: IN GENERALE<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 5 I canali di segnalazione<\/strong><br \/>\nLe segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:<br \/>\n1) canale di segnalazione interna, istituito e gestito a cura dei soggetti del settore pubblico e dei soggetti del settore privato ai quali si applica il D.Lgs. n. 24\/2023, tra i quali rientra anche BALTUR;<br \/>\n2) canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);<br \/>\n3) divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;<br \/>\n4) denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile.<\/p>\n<p><strong>ART. 6 I canali di segnalazione interna<\/strong><br \/>\nI soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato ai quali si applica il D.Lgs. n. 24\/2023 sono tenuti a:<br \/>\n1) definire in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione;<br \/>\n2) predisporre e attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.<br \/>\nPer essere ritenuti idonei, i canali di segnalazione interna devono:<br \/>\na) garantire la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;<br \/>\nb) consentire di effettuare le segnalazioni in forma scritta, anche con modalit\u00e0 informatiche (piattaforme online), e orale, attraverso linee telefoniche ovvero con sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto\/i soggetti al quale\/ai quali \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni;<br \/>\nc) individuare la persona\/le persone alla quale\/alle quali \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni;<br \/>\nd) definire le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.<\/p>\n<p><strong>ART. 7 I canali di segnalazione esterna<\/strong><br \/>\nLe segnalazioni esterne sono rivolte all\u2019ANAC e sono effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica appositamente attivata dall\u2019Autorit\u00e0, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro con i soggetti a ci\u00f2 preposti fissato in un tempo ragionevole.<br \/>\nI canali di segnalazione esterna attivati da ANAC garantiscono la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel periodo precedente o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall\u2019ANAC \u00e8 trasmessa a quest\u2019ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante dell\u2019avvenuta trasmissione.<br \/>\nIl segnalante pu\u00f2 effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:<br \/>\na) non \u00e8 prevista, nell\u2019ambito del suo contesto lavorativo, l\u2019attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non \u00e8 attivo o, anche se attivato, non \u00e8 conforme alle disposizioni di cui all\u2019art. 4 del D.Lgs. n. 24\/2023;<br \/>\nb) il segnalante ha gi\u00e0 effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;<br \/>\nc) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;<br \/>\nd) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.<br \/>\nPer maggiori informazioni relative alle attivit\u00e0 svolte dall\u2019ANAC con riferimento all\u2019ambito di applicazione del presente Regolamento, sui contatti dell\u2019Autorit\u00e0, sulle procedure dalla stessa adottate per la gestione delle segnalazioni, sui canali di segnalazione e sulle misure di protezione del segnalante si rinvia all\u2019art. 8 del D.Lgs. n. 24\/2023, alle informazioni pubblicate sul sito dell\u2019ANAC ai sensi dell\u2019art. 9 del D.Lgs. n. 24\/2023 e alle linee guida adottate dall\u2019Autorit\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 10 del D.Lgs. n. 24\/2023.<\/p>\n<p><strong>ART. 8 Divulgazione pubblica<\/strong><br \/>\nIl segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24\/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:<br \/>\n1) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non \u00e8 stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;<br \/>\n2) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;<br \/>\n3) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l\u2019autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.<\/p>\n<p><strong>ART. 9 Denuncia alla Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile<\/strong><br \/>\nI soggetti tutelati possono altres\u00ec valutare di rivolgersi alle Autorit\u00e0 competenti, giudiziarie o contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PARTE III &#8211; LE TUTELE<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 10 Le tutele<\/strong><br \/>\nIl sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24\/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:<br \/>\n1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;<br \/>\n2) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall\u2019ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile;<br \/>\n3) le limitazioni della responsabilit\u00e0 rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;<br \/>\n4) le previsioni di misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;<br \/>\n5) le previsioni in materia di rinunce e transazioni.<\/p>\n<p><strong>ART. 11 La tutela della riservatezza<\/strong><br \/>\nLe segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.<br \/>\nL\u2019identit\u00e0 del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui pu\u00f2 evincersi, direttamente o indirettamente, tale identit\u00e0 non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016\/679 e dell\u2019art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.<br \/>\nNell\u2019ambito del procedimento penale, l\u2019identit\u00e0 del segnalante \u00e8 coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall\u2019art. 329 del codice di procedura penale.<br \/>\nNell\u2019ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l\u2019identit\u00e0 del segnalante non pu\u00f2 essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.<br \/>\nNell\u2019ambito del procedimento disciplinare, l\u2019identit\u00e0 del segnalante non pu\u00f2 essere rivelata, ove la contestazione dell\u2019addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante sia indispensabile per la difesa dell\u2019incolpato, la segnalazione sar\u00e0 utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identit\u00e0.<br \/>\n\u00c8 dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell\u2019identit\u00e0 del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto al quale viene contestato l\u2019addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l\u2019identit\u00e0 del segnalante \u00e8 in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso.<br \/>\nI soggetti ai quali si applica il D.Lgs. n. 24\/2023 tutelano l\u2019identit\u00e0 delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.<br \/>\nLe segnalazioni sono sottratte all\u2019accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonch\u00e9 all\u2019accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.<br \/>\nFerme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta pu\u00f2 essere sentita ovvero, su sua richiesta, \u00e8 sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l\u2019acquisizione di osservazioni scritte e documenti.<\/p>\n<p><strong>ART. 12 La tutela da eventuali ritorsioni<\/strong><br \/>\nLe persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo 3 che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce.<br \/>\nA titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, se poste in essere in ragione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile:<br \/>\n&#8211; il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;<br \/>\n&#8211; la retrocessione di grado o la mancata promozione;<br \/>\n&#8211; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell\u2019orario di lavoro;<br \/>\n&#8211; la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell\u2019accesso alla stessa;<br \/>\n&#8211; le note di merito negative o le referenze negative;<br \/>\n&#8211; l\u2019adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;<br \/>\n&#8211; la coercizione, l\u2019intimidazione, le molestie o l\u2019ostracismo;<br \/>\n&#8211; la discriminazione o il trattamento sfavorevole;<br \/>\n&#8211; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;<br \/>\n&#8211; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;<br \/>\n&#8211; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunit\u00e0 economiche e la perdita di redditi;<br \/>\n&#8211; l\u2019inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che pu\u00f2 comportare l\u2019impossibilit\u00e0 per la persona di trovare un\u2019occupazione nel settore o nell\u2019industria in futuro;<br \/>\n&#8211; la conclusione anticipata o l\u2019annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;<br \/>\n&#8211; l\u2019annullamento di una licenza o di un permesso;<br \/>\n&#8211; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.<br \/>\nLe persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l\u2019ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l\u2019ANAC informa l\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza dello stesso.<br \/>\nAl fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all\u2019accertamento delle ritorsioni, l\u2019ANAC pu\u00f2 avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell\u2019Ispettorato della funzione pubblica e dell\u2019Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l\u2019esclusiva competenza dell\u2019Autorit\u00e0 in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all\u2019eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all\u2019art. 21 del D.Lgs. n. 24\/2023.<br \/>\nGli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.<br \/>\nLe persone fisiche di cui al precedente comma 1 che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.<br \/>\nL\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l\u2019ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullit\u00e0 degli atti adottati in violazione del predetto divieto.<br \/>\nNell\u2019ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l\u2019accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti delle persone fisiche di cui al precedente comma 1, si presume che tali comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile. L\u2019onere di provare che tali condotte, atti od omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia \u00e8 a carico di colui che li ha posti in essere.<br \/>\nIn caso di domanda risarcitoria presentata all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria dalle persone fisiche di cui al precedente comma 1, se tali persone dimostrano di avere effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 24\/2023, e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile.<\/p>\n<p><strong>ART. 13 Le condizioni per l\u2019applicazione della tutela da eventuali ritorsioni<\/strong><br \/>\nLe misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24\/2023 in caso di ritorsioni si applicano ai soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 12 che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile quando ricorrono le seguenti condizioni:<br \/>\n&#8211; al momento della segnalazione o della denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell\u2019ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24\/2023;<br \/>\n&#8211; la segnalazione o la divulgazione pubblica \u00e8 stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 24\/2023.<br \/>\nI motivi che hanno indotto il segnalante o il denunciante ad effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile sono irrilevanti ai fini della sua protezione.<br \/>\nLe tutele previste dal presente Regolamento non sono garantite e al segnalante o al denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare, comunque nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, quando \u00e8 accertata, anche con sentenza di primo grado:<br \/>\n&#8211; la responsabilit\u00e0 penale del segnalante o del denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia;<br \/>\n&#8211; la responsabilit\u00e0 civile del segnalante o del denunciante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.<\/p>\n<p><strong>ART. 14 Le limitazioni della responsabilit\u00e0 rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni<\/strong><br \/>\nLe persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del precedente articolo 12 che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall\u2019obbligo di segreto, diverso da quello previsto dall\u2019art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 24\/2023, o relative alla tutela del diritto d\u2019autore o alla protezione dei dati personali ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendano la reputazione della persona coinvolta o denunciata non sono punibili se, al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile sia stata effettuata in presenza delle condizioni necessarie ai fini della operativit\u00e0 delle misure di tutela, cos\u00ec come meglio specificate nel precedente articolo 13.<br \/>\nQuando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente \u00e8 altres\u00ec esclusa ogni ulteriore responsabilit\u00e0, anche di natura civile o amministrativa.<br \/>\nSalvo che il fatto costituisca reato, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del precedente articolo 12 non incorrono in alcuna responsabilit\u00e0, anche di natura civile o amministrativa, per l\u2019acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l\u2019accesso alle stesse.<br \/>\nLa responsabilit\u00e0 penale e ogni altra responsabilit\u00e0, anche di natura civile o amministrativa, non \u00e8 esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.<\/p>\n<p><strong>ART. 15 Le misure di sostegno<\/strong><br \/>\n\u00c8 istituito presso l\u2019ANAC e pubblicato sul sito istituzionale dell\u2019Autorit\u00e0 l\u2019elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.<br \/>\nLe misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalit\u00e0 di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell\u2019Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonch\u00e9 sulle modalit\u00e0 e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n<p><strong>ART. 16 Le previsioni in materia di rinunce e transazioni<\/strong><br \/>\nLe rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. n. 24\/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all\u2019art. 2113, quarto comma, del codice civile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PARTE IV &#8211; IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 17 I canali di segnalazione interna e il destinatario delle segnalazioni<\/strong><br \/>\nIn attuazione di quanto previsto dall\u2019art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24\/2023, BALTUR ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.<\/p>\n<p>In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate:<br \/>\n1) in forma scritta o orale, con modalit\u00e0 informatiche, attraverso una apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, \u00e8 abilitato ad accedere soltanto l\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , al quale \u00e8 affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e, conseguentemente, la gestione delle segnalazioni ricevute;<br \/>\n2) in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall\u2019avvenuta ricezione della richiesta. Tale termine resta sospeso nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 31 del mese di agosto di ogni anno. Anche durante tale periodo \u00e8 comunque consentita la possibilit\u00e0 di presentare segnalazioni in forma scritta o orale mediante l\u2019apposita piattaforma.<br \/>\nLa segnalazione interna erroneamente presentata con modalit\u00e0 diverse da quelle previste al precedente comma 2 e ad un soggetto diverso dall\u2019Avv. Costantino Di Miceli \u00e8 trasmessa a quest\u2019ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, a cura del soggetto che l\u2019ha ricevuta, che d\u00e0 contestualmente notizia al segnalante dell\u2019avvenuta trasmissione.<br \/>\nNei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione \u00e8 effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con l\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , la stessa \u00e8 documentata a cura di quest\u2019ultimo mediante contestuale redazione di un apposito verbale. Al termine dell\u2019incontro, il verbale, previa lettura ed eventuali rettifiche, viene contestualmente sottoscritto dall\u2019Avv. Costantino Di Miceli e dal segnalante. Al verbale \u00e8 allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. L\u2019Avv. Costantino Di Miceli rilascia contestualmente al segnalante l\u2019avviso di ricevimento della segnalazione e la annota su un apposito Registro riservato, custodito a cura dello stesso Avv. Costantino Di Miceli.<br \/>\nNei casi in cui la segnalazione viene effettuata in forma scritta, attraverso l\u2019apposita piattaforma, il segnalante, contestualmente all\u2019invio della segnalazione, riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento.<br \/>\nQualora la segnalazione riguardi l\u2019Avv. Costantino Di Miceli la stessa pu\u00f2 essere effettuata direttamente all\u2019ANAC.<\/p>\n<p><strong>ART. 18 Le segnalazioni anonime<\/strong><br \/>\nLe segnalazioni da cui non \u00e8 possibile ricavare l\u2019identit\u00e0 del segnalante sono considerate anonime.<br \/>\nLe segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.<br \/>\nSe successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata pu\u00f2 beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal D.Lgs. n. 24\/2023.<br \/>\nBALTUR registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo cos\u00ec possibile rintracciale, nel caso in cui il segnalante o chi abbia sporto denuncia, comunichi all\u2019ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.<\/p>\n<p><strong>ART. 19 Il contenuto delle segnalazioni<\/strong><br \/>\nAl fine di consentire al soggetto al quale \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni di svolgere efficacemente tutte le verifiche conseguenti, \u00e8 necessario che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata. In particolare, \u00e8 necessario che la stessa contenga:<br \/>\na) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;<br \/>\nb) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;<br \/>\nc) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;<br \/>\nd) le generalit\u00e0 o altri elementi che consentano di identificare il\/i soggetto\/i che ha\/hanno posto in essere i fatti segnalati;<br \/>\ne) l\u2019indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;<br \/>\nf) l\u2019indicazione\/l\u2019allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;<br \/>\ng) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.<\/p>\n<p><strong>ART. 20 Il procedimento di gestione delle segnalazioni<\/strong><br \/>\nL\u2019Avv. Costantino Di Miceli in veste di soggetto al quale \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni ricevute \u00e8 tenuto a:<br \/>\na) mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, pu\u00f2 chiedere integrazioni;<br \/>\nb) dare seguito, con diligenza e tempestivit\u00e0, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;<br \/>\nc) fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell\u2019avviso di ricevimento o, comunque, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;<br \/>\nd) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonch\u00e9 sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonch\u00e9 pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni a BALTUR che intrattengono con la stessa un rapporto giuridico, cos\u00ec come meglio definiti nel precedente articolo 3, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di BALTUR.<br \/>\nQualora si trovi in posizione di conflitto di interessi, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli deve segnalarlo immediatamente al Consiglio di Amministrazione che valuter\u00e0 l\u2019inoltro della segnalazione all\u2019ANAC.<br \/>\nL\u2019Avv. Costantino Di Miceli \u00e8 anche il custode dell\u2019identit\u00e0 del segnalante ed \u00e8 pertanto legittimato a conoscerne l\u2019identit\u00e0 e a trattare i suoi dati personali.<br \/>\nIn via preliminare, compete all\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna valutare l\u2019ammissibilit\u00e0 della segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24\/2023.<br \/>\nA tale fine, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro in particolare:<br \/>\na) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo;<br \/>\nb) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;<br \/>\nc) la competenza di BALTUR sulle questioni segnalate;<br \/>\nd) la manifesta infondatezza per l\u2019assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;<br \/>\ne) l\u2019assoluta genericit\u00e0 del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.<br \/>\nOve quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna pu\u00f2 chiedere al segnalante elementi integrativi.<br \/>\nUna volta valutata l\u2019ammissibilit\u00e0 della segnalazione quale segnalazione rientrante nell\u2019ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24\/2023, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli avvia l\u2019istruttoria interna sui fatti segnalati.<\/p>\n<p>A tale fine, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli pu\u00f2:<br \/>\n&#8211; chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e\/o informazioni ulteriori;<br \/>\n&#8211; acquisire atti e\/o documenti da altri uffici di BALTUR e\/o avvalersi del suo supporto, nel rispetto dell\u2019obbligo di riservatezza;<br \/>\n&#8211; acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e\/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.<br \/>\nQualora, a seguito dell\u2019attivit\u00e0 svolta, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l\u2019archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.<br \/>\nQualora, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli provvede a:<br \/>\n&#8211; comunicare l\u2019esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceit\u00e0 riscontrati, affinch\u00e9 provvedano per quanto di rispettiva competenza;<br \/>\n&#8211; adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni\/necessari alla luce delle risultanze dell\u2019istruttoria condotta.<br \/>\nQualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza dell\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna per quanto di rilievo interno a BALTUR, quest\u2019ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla competente Autorit\u00e0 giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.<br \/>\nQualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell\u2019ambito di competenza di altri enti, l\u2019Avv. Costantino Di Miceli ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.<br \/>\nIn ogni caso, non spetta all\u2019Avv. Costantino Di Miceli accertare eventuali responsabilit\u00e0 individuali e oggetto di segnalazione.<br \/>\nL\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019Avv. Costantino Di Miceli \u00e8 verbalizzata.<br \/>\nL\u2019Avv. Costantino Di Miceli \u00e8 tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell\u2019istruttoria, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza che fanno capo al soggetto cui \u00e8 affidata la gestione delle segnalazioni.<br \/>\nIl procedimento deve concludersi, con l\u2019archiviazione o con l\u2019inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessit\u00e0 dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell\u2019avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Ferma l\u2019informativa al segnalante nel rispetto di tale termine, ove ricorrano giustificate ragioni, debitamente motivate, il procedimento pu\u00f2 avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell\u2019avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro sei mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.<br \/>\nL\u2019Avv. Costantino Di Miceli \u00e8 in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l\u2019esito finale dell\u2019attivit\u00e0 di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.<\/p>\n<p><strong>ART. 21 Trattamento dei dati personali<\/strong><br \/>\nBALTUR effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24\/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016\/679 e del d.lgs. 196\/2003.<br \/>\nI dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.<br \/>\nI diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016\/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall\u2019art. 2-undecies del d.lgs. 196\/2003.<br \/>\nBALTUR effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016\/679, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento nonch\u00e9 adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libert\u00e0 degli interessati.<br \/>\nBALTUR ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati.<br \/>\nIn particolare:<br \/>\n1. ha individuato nell\u2019Avv. Costantino Di Miceli il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera sotto la diretta autorit\u00e0 di BALTUR titolare del trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;<br \/>\n2. ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma messa a disposizione da Whistleblower Software provvedendo alla designazione di tale soggetto in qualit\u00e0 di Responsabile del trattamento;<br \/>\n3. ha adottato modalit\u00e0 alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell\u2019identit\u00e0 della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonch\u00e9 del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.<\/p>\n<p><strong>ART. 22 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni<\/strong><br \/>\nLe segnalazioni pervenute a BALTUR e la relativa documentazione, nonch\u00e9 gli atti e i documenti formati\/raccolti nel corso dalle verifiche svolte dall\u2019Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna a seguito dell\u2019avvenuta ricezione delle segnalazioni, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell\u2019esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all\u2019art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016\/679.<br \/>\nIl verbale e la documentazione allo stesso allegata redatto a cura dell\u2019Avv. Costantino Di Miceli e sottoscritto da quest\u2019ultimo e dal segnalante nei casi in cui, su richiesta dello stesso segnalante, la segnalazione \u00e8 effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con l\u2019Avv. Costantino Di Miceli sono soggetti ai tempi di conservazione di cui al primo comma.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>PARTE V &#8211; DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>ART. 23 Diffusione, informazione e sensibilizzazione<\/strong><br \/>\nIl presente Regolamento sar\u00e0 esposto nei luoghi di lavoro, con modalit\u00e0 tali da renderlo facilmente accessibile e consultabile, e pubblicato sul sito istituzionale di BALTUR, cos\u00ec da garantirne la massima diffusione.<br \/>\nIl contenuto del presente Regolamento sar\u00e0 oggetto di una apposita sessione formativa, rivolta a tutto il personale di BALTUR, all\u2019esito della sua approvazione e, successivamente, sar\u00e0 oggetto delle periodiche attivit\u00e0 di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale.<br \/>\nBALTUR adotter\u00e0 ogni pi\u00f9 opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti affinch\u00e9 lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori.<\/p>\n<p><strong>ART. 24 Rinvio<\/strong><br \/>\nPer quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24\/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell\u2019art. 10 del citato D.Lgs. n. 24\/2023, anche come via via modificate\/integrate a cura dell\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>ART. 25 Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti<\/strong><br \/>\nIl presente Regolamento \u00e8 stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BALTUR con delibera del 12 dicembre 2023.<br \/>\nGli aggiornamenti del presente Regolamento entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BALTUR, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno via via pubblicati sul sito istituzionale di BALTUR.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>ALLEGATI:<\/strong>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=&#8221;Modello Organizzativo Parte Generale&#8221; css=&#8221;&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.baltur.com%2Fit%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F12%2F01_Baltur_Modello-Organizzativo.pdf|target:_blank&#8221;][vc_btn title=&#8221;Codice Etico&#8221; css=&#8221;&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.baltur.com%2Fit%2F03_baltur_codice-etico-allegato-2%2F|target:_blank&#8221;][vc_btn title=&#8221;Mog 231&#8243; css=&#8221;&#8221; link=&#8221;url:https%3A%2F%2Fwww.baltur.com%2Fit%2Fwp-content%2Fuploads%2F2025%2F05%2FMog-231.pdf|target:_blank&#8221;][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8221;.vc_custom_1733732606155{padding-top: 50px !important;}&#8221;] Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Whistleblowing [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=&#8221;&#8221;] REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL\u2019UNIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE (C.D. 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