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Modello Organizzativo 231, Codice Etico e Whistleblowing

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE CHE SEGNALANO VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E DEL DIRITTO NAZIONALE (C.D. WHISTLEBLOWING)

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE II - I CANALI DI SEGNALAZIONE: IN GENERALE

PARTE III - LE TUTELE

PARTE IV - IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona fisica acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
b) facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
c) persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata;
d) persona segnalante o segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
e) ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
f) seguito: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
g) violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico dell’amministrazione o l’integrità dell’ente privato, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 24/2023 e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) o 6);
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato 1 al suddetto decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei servizi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’art. 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

ART. 2 Scopo
Il presente Regolamento ha lo scopo di dare concreta attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (”Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e della Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”) e, in particolare:
- di fornire ai dipendenti e a tutti i soggetti che intendono segnalare a BALTUR violazioni di normative nazionali o dell’Unione europea una conoscenza di base delle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, dei diritti e delle tutele previsti da garantire; 
- le procedure adottate da BALTUR per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. 

ART. 3 I soggetti che godono di protezione
Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
a) alle persone che segnalano violazioni di normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di BALTUR di cui siano venute a conoscenza in ragione dell’attività lavorativa o professionale svolta a favore di BALTUR, in qualità di dipendenti o assimilati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, componenti del Consiglio di Amministrazione di BALTUR o titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza;
b) ai soggetti diversi dal segnalante che potrebbero, tuttavia, essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell’ambito del processo di segnalazione e, in particolare:

  • ai facilitatori, così come definiti nel precedente articolo 1, lettera b);
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate a quest’ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo di quest’ultimo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;  

c) agli enti di proprietà del segnalante o per i quali quest’ultimo lavora e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.
Le tutele previste dal presente Regolamento si applicano anche qualora la segnalazione avvenga:
a) quando il rapporto di lavoro o professionale non è ancora iniziato, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
b) durante il periodo di prova;
c) successivamente alla conclusione, per qualunque ragione, del rapporto di lavoro o professionale, se le informazioni oggetto di segnalazione sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

ART. 4 Oggetto delle segnalazioni
Ai fini del presente regolamento, sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni di normative nazionali e dell’Unione europea, così come definite nel precedente articolo 1, lettera g), limitatamente ai numeri 1, 2 e 3, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di BALTUR.
Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse sia quelle non ancora commesse che il segnalante ragionevolmente ritenga, sulla base di elementi concreti, che potrebbero essere commesse. Possono essere oggetto di segnalazione anche condotte volte ad occultare le violazioni commesse. 
Non sono comprese tra le informazioni oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente al rapporto di lavoro di quest’ultimo o inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa e di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea. 

 

PARTE II - I CANALI DI SEGNALAZIONE: IN GENERALE

ART. 5 I canali di segnalazione
Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso i seguenti canali:
1) canale di segnalazione interna, istituito e gestito a cura dei soggetti del settore pubblico e dei soggetti del settore privato ai quali si applica il D.Lgs. n. 24/2023, tra i quali rientra anche BALTUR;
2) canale di segnalazione esterna, istituito e gestito a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC);
3) divulgazione pubblica, effettuata tramite la stampa o con mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone;
4) denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

ART. 6 I canali di segnalazione interna
I soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato ai quali si applica il D.Lgs. n. 24/2023 sono tenuti a:
1) definire in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione;
2) predisporre e attivare al proprio interno appositi canali di segnalazione.
Per essere ritenuti idonei, i canali di segnalazione interna devono:
a) garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
b) consentire di effettuare le segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforme online), e orale, attraverso linee telefoniche ovvero con sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/i soggetti al quale/ai quali è affidata la gestione delle segnalazioni;
c) individuare la persona/le persone alla quale/alle quali è affidata la gestione delle segnalazioni;
d) definire le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione.

ART. 7 I canali di segnalazione esterna
Le segnalazioni esterne sono rivolte all’ANAC e sono effettuate in forma scritta, tramite la piattaforma informatica appositamente attivata dall’Autorità, oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro con i soggetti a ciò preposti fissato in un tempo ragionevole.
I canali di segnalazione esterna attivati da ANAC garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. La stessa riservatezza viene garantita anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso canali diversi da quelli indicati nel periodo precedente o perviene a personale diverso da quello addetto al trattamento delle segnalazioni. La segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall’ANAC è trasmessa a quest’ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia al segnalante dell’avvenuta trasmissione.
Il segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della presentazione della stessa, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
a) non è prevista, nell’ambito del suo contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 24/2023;
b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 
Per maggiori informazioni relative alle attività svolte dall’ANAC con riferimento all’ambito di applicazione del presente Regolamento, sui contatti dell’Autorità, sulle procedure dalla stessa adottate per la gestione delle segnalazioni, sui canali di segnalazione e sulle misure di protezione del segnalante si rinvia all’art. 8 del D.Lgs. n. 24/2023, alle informazioni pubblicate sul sito dell’ANAC ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023 e alle linee guida adottate dall’Autorità ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

ART. 8 Divulgazione pubblica
Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D.Lgs. n. 24/2023 se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti circostanze:
1) il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
2) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
3) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
ART. 9 Denuncia alla Autorità giudiziaria o contabile
I soggetti tutelati possono altresì valutare di rivolgersi alle Autorità competenti, giudiziarie o contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. 

 

PARTE III - LE TUTELE

ART. 10 Le tutele
Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 prevede i seguenti tipi di tutela:
1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
2) la tutela da eventuali ritorsioni adottate dall’ente in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile;
3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
4) le previsioni di misure di sostegno a favore del segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
5) le previsioni in materia di rinunce e transazioni.

ART. 11 La tutela della riservatezza
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.
L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Tali persone devono essere espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 del codice di procedura penale.
Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante stesso alla rivelazione della propria identità.
È dato avviso al segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto al quale viene contestato l’addebito disciplinare, e nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Per rivelare l’identità del segnalante è in ogni caso necessario il consenso espresso dello stesso. 
I soggetti ai quali si applica il D.Lgs. n. 24/2023 tutelano l’identità delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del segnalante.
Le segnalazioni sono sottratte all’accesso documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all’accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt. 5 e seguenti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Ferme le tutele di cui sopra, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare, attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

ART. 12 La tutela da eventuali ritorsioni
Le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente articolo 3 che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile non debbono subire ritorsioni in ragione delle dette segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsioni, se poste in essere in ragione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese le perdite di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Le persone fisiche e giuridiche di cui al precedente comma 1 possono comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato, l’ANAC informa l’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza dello stesso.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all’accertamento delle ritorsioni, l’ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell’Ispettorato della funzione pubblica e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l’esclusiva competenza dell’Autorità in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023.
Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.
Le persone fisiche di cui al precedente comma 1 che sono state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile hanno diritto ad essere reintegrate nel posto di lavoro.
L’Autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del predetto divieto.
Nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati nei confronti delle persone fisiche di cui al precedente comma 1, si presume che tali comportamenti, atti od omissioni siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. L’onere di provare che tali condotte, atti od omissioni sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.
In caso di domanda risarcitoria presentata all’Autorità giudiziaria dalle persone fisiche di cui al precedente comma 1, se tali persone dimostrano di avere effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

ART. 13 Le condizioni per l’applicazione della tutela da eventuali ritorsioni
Le misure di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 in caso di ritorsioni si applicano ai soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 12 che effettuano segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce all’Autorità giudiziaria o contabile quando ricorrono le seguenti condizioni:
- al momento della segnalazione o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione o la divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del D.Lgs. n. 24/2023.
I motivi che hanno indotto il segnalante o il denunciante ad effettuare la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Le tutele previste dal presente Regolamento non sono garantite e al segnalante o al denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare, comunque nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL applicabile, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:
- la responsabilità penale del segnalante o del denunciante per i reati di diffamazione o di calunnia;
- la responsabilità civile del segnalante o del denunciante, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

ART. 14 Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni
Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del precedente articolo 12 che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello previsto dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali ovvero rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni che offendano la reputazione della persona coinvolta o denunciata non sono punibili se, al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle suddette informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata in presenza delle condizioni necessarie ai fini della operatività delle misure di tutela, così come meglio specificate nel precedente articolo 13.
Quando ricorrono le condizioni di cui al comma precedente è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
Salvo che il fatto costituisca reato, le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 1 del precedente articolo 12 non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse.
La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione. 

ART. 15 Le misure di sostegno
È istituito presso l’ANAC e pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno.
Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
ART. 16 Le previsioni in materia di rinunce e transazioni
Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all’art. 2113, quarto comma, del codice civile.


PARTE IV - IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

ART. 17 I canali di segnalazione interna e il destinatario delle segnalazioni
In attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 24/2023, BALTUR ha attivato al proprio interno appositi canali di segnalazione, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, le segnalazioni possono essere effettuate:
1) in forma scritta o orale, con modalità informatiche, attraverso una apposita piattaforma online, dotata di crittografia, alla quale, sul versante interno, è abilitato ad accedere soltanto l’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , al quale è affidata la gestione dei canali di segnalazione interna e, conseguentemente, la gestione delle segnalazioni ricevute;
2) in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , fissato entro un termine ragionevole e, comunque, entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuta ricezione della richiesta. Tale termine resta sospeso nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 31 del mese di agosto di ogni anno. Anche durante tale periodo è comunque consentita la possibilità di presentare segnalazioni in forma scritta o orale mediante l’apposita piattaforma.  
La segnalazione interna erroneamente presentata con modalità diverse da quelle previste al precedente comma 2 e ad un soggetto diverso dall’Avv. Costantino Di Miceli   è trasmessa a quest’ultimo, entro sette giorni dal ricevimento, a cura del soggetto che l’ha ricevuta, che dà contestualmente notizia al segnalante dell’avvenuta trasmissione.
Nei casi in cui, su richiesta del segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con l’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna , la stessa è documentata a cura di quest’ultimo mediante contestuale redazione di un apposito verbale. Al termine dell’incontro, il verbale, previa lettura ed eventuali rettifiche, viene contestualmente sottoscritto dall’Avv. Costantino Di Miceli  e dal segnalante. Al verbale è allegata la documentazione eventualmente prodotta dal segnalante. L’Avv. Costantino Di Miceli  rilascia contestualmente al segnalante l’avviso di ricevimento della segnalazione e la annota su un apposito Registro riservato, custodito a cura dello stesso Avv. Costantino Di Miceli.
Nei casi in cui la segnalazione viene effettuata in forma scritta, attraverso l’apposita piattaforma, il segnalante, contestualmente all’invio della segnalazione, riceve un codice di accesso da valere quale avviso di ricevimento.  
Qualora la segnalazione riguardi l’Avv. Costantino Di Miceli   la stessa può essere effettuata direttamente all’ANAC.

ART. 18 Le segnalazioni anonime
Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante sono considerate anonime.
Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie.
Se successivamente identificato, il segnalante anonimo che comunichi ad ANAC di avere subito ritorsioni in ragione della segnalazione effettuata può beneficiare delle misure di protezione previste in tali casi dal D.Lgs. n. 24/2023.
BALTUR registra le segnalazioni anonime ricevute e conserva la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili nei rispettivi ordinamenti rendendo così possibile rintracciale, nel caso in cui il segnalante o chi abbia sporto denuncia, comunichi all’ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.   

ART. 19 Il contenuto delle segnalazioni
Al fine di consentire al soggetto al quale è affidata la gestione delle segnalazioni di svolgere efficacemente tutte le verifiche conseguenti, è necessario che la segnalazione sia adeguatamente circostanziata. In particolare, è necessario che la stessa contenga:
a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto di segnalazione;
c) le circostanze in cui il segnalante ha appreso i fatti segnalati;
d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l’indicazione/l’allegazione di eventuali documenti che possono corroborare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

ART. 20 Il procedimento di gestione delle segnalazioni
L’Avv. Costantino Di Miceli   in veste di soggetto al quale è affidata la gestione delle segnalazioni ricevute è tenuto a:
a) mantenere una interlocuzione con il segnalante, al quale, se necessario, può chiedere integrazioni;
b) dare seguito, con diligenza e tempestività, alle segnalazioni ricevute, dando corso alle verifiche a tal fine necessarie;
c) fornire riscontro ai segnalanti in ordine alle segnalazioni rispettivamente effettuate entro tre mesi dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento o, comunque, entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione;
d) mettere a disposizione informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Tali informazioni, contenute nel presente Regolamento, saranno esposte e rese facilmente accessibili nei luoghi di lavoro nonché pubblicate, anche a beneficio dei soggetti esterni a BALTUR che intrattengono con la stessa un rapporto giuridico, così come meglio definiti nel precedente articolo 3, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di BALTUR 
Qualora si trovi in posizione di conflitto di interessi, l’Avv. Costantino Di Miceli   deve segnalarlo immediatamente al Consiglio di Amministrazione che valuterà l’inoltro della segnalazione all’ANAC. 
L’Avv. Costantino Di Miceli   è anche il custode dell’identità del segnalante ed è pertanto legittimato a conoscerne l’identità e a trattare i suoi dati personali.
In via preliminare, compete all’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna  valutare l’ammissibilità della segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. 
A tale fine, l’Avv. Costantino Di Miceli del Foro in particolare:
a) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo soggettivo; 
b) la sussistenza dei presupposti di legge sotto il profilo oggettivo;
c) la competenza di BALTUR sulle questioni segnalate;
d) la manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare successivi accertamenti;
e) l’assoluta genericità del contenuto della segnalazione, tale da non consentire la comprensione dei fatti oggetto di segnalazione.
Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, l’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna  può chiedere al segnalante elementi integrativi.
Una volta valutata l’ammissibilità della segnalazione quale segnalazione rientrante nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023, l’Avv. Costantino Di Miceli  avvia l’istruttoria interna sui fatti segnalati. 

A tale fine, l’Avv. Costantino Di Miceli  può:
- chiedere al segnalante chiarimenti, documenti e/o informazioni ulteriori;
- acquisire atti e/o documenti da altri uffici di BALTUR e/o avvalersi del suo supporto, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza;
- acquisire informazioni dalle persone indicate dal segnalante e/o da altri soggetti terzi in grado di riferire.
Qualora, a seguito dell’attività svolta, l’Avv. Costantino Di Miceli  ravvisi elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, ne dispone l’archiviazione con adeguata motivazione, dandone notizia al segnalante.
Qualora, invece, ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, l’Avv. Costantino Di Miceli provvede a:
- comunicare l’esito degli accertamenti ai soggetti o agli organi competenti in ragione dei profili di illiceità riscontrati, affinché provvedano per quanto di rispettiva competenza;
- adottare o proporre di adottare, qualora la competenza appartenga ad altri soggetti o organi, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni/necessari alla luce delle risultanze dell’istruttoria condotta.
Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale, ferma la competenza dell’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna   per quanto di rilievo interno a BALTUR, quest’ultimo ne dispone la trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.
Qualora la segnalazione abbia ad oggetto violazioni che rientrano nell’ambito di competenza di altri enti, l’Avv. Costantino Di Miceli  ne dispone la conseguente trasmissione, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, evidenziando che si tratta di una segnalazione whistleblowing.
In ogni caso, non spetta all’Avv. Costantino Di Miceli  accertare eventuali responsabilità individuali e oggetto di segnalazione.
L’attività svolta dall’Avv. Costantino Di Miceli  è verbalizzata.
L’Avv. Costantino Di Miceli è tenuto a fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell’istruttoria, pur nel rispetto degli obblighi di riservatezza che fanno capo al soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni.
Il procedimento deve concludersi, con l’archiviazione o con l’inoltro ai soggetti competenti, in un periodo di tempo adeguato alla complessità dei fatti oggetto di segnalazione e, in ogni caso, non oltre tre mesi dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Ferma l’informativa al segnalante nel rispetto di tale termine, ove ricorrano giustificate ragioni, debitamente motivate, il procedimento può avere una durata maggiore, comunque non superiore a sei mesi dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza, entro sei mesi dalla scadenza dei sette giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.
L’Avv. Costantino Di Miceli è in ogni caso tenuto a comunicare al segnalante l’esito finale dell’attività di gestione della segnalazione dal medesimo effettuata.

ART. 21 Trattamento dei dati personali
BALTUR effettua ogni trattamento di dati personali previsto dal d.lgs. 24/2023 a norma del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono immediatamente cancellati.
I diritti degli interessati di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’art. 2-undecies del d.lgs. 196/2003.
BALTUR effettua i trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni ai segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del suddetto Regolamento nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
BALTUR ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando a tal fine misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. 
In particolare:
1. ha individuato nell’Avv. Costantino Di Miceli  il soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, il quale, ai fini del trattamento dei dati personali, opera sotto la diretta autorità di BALTUR titolare del trattamento, e ha ricevuto specifiche istruzioni;
2. ha adottato, quale canale per le segnalazioni interne, la piattaforma messa a disposizione da Whistleblower Software provvedendo alla designazione di tale soggetto in qualità di Responsabile del trattamento;
3. ha adottato modalità alternative per la presentazione delle segnalazioni interne tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

ART. 22 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni
Le segnalazioni pervenute a BALTUR e la relativa documentazione, nonché gli atti e i documenti formati/raccolti nel corso dalle verifiche svolte dall’Avv. Costantino Di Miceli del Foro di Bologna  a seguito dell’avvenuta ricezione delle segnalazioni, sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui al precedente articolo 11 e del principio di cui all’art. 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.
Il verbale e la documentazione allo stesso allegata redatto a cura dell’Avv. Costantino Di Miceli  e sottoscritto da quest’ultimo e dal segnalante nei casi in cui, su richiesta dello stesso segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un apposito incontro con l’Avv. Costantino Di Miceli  sono soggetti ai tempi di conservazione di cui al primo comma.

 

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 Diffusione, informazione e sensibilizzazione
Il presente Regolamento sarà esposto nei luoghi di lavoro, con modalità tali da renderlo facilmente accessibile e consultabile, e pubblicato sul sito istituzionale di BALTUR, così da garantirne la massima diffusione.
Il contenuto del presente Regolamento sarà oggetto di una apposita sessione formativa, rivolta a tutto il personale di BALTUR, all’esito della sua approvazione e, successivamente, sarà oggetto delle periodiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale. 
BALTUR adotterà ogni più opportuna iniziativa volta a portare il presente Regolamento a conoscenza delle persone fisiche e giuridiche con le quali intrattiene rapporti affinché lo rendano noto ai loro dipendenti e collaboratori.

ART. 24 Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e alle Linee guida adottate da ANAC ai sensi dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 24/2023, anche come via via modificate/integrate a cura dell’Autorità.

ART. 25 Adozione del Regolamento e successivi aggiornamenti
Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BALTUR con delibera del 12 dicembre 2023. 
Gli aggiornamenti del presente Regolamento entreranno in vigore a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di BALTUR, ovvero nella diversa data indicata nella delibera di approvazione, e verranno via via pubblicati sul sito istituzionale di BALTUR.  

 

ALLEGATI:

Modello Organizzativo Parte Generale

Codice Etico

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