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30/01/2018

Attestato di Prestazione Energetica APE

L’Attestato di Prestazione Energetica sostituisce, dal 2013, il vecchio Attestato di Certificazione Energetica ACE (obbligatori nei rogiti di compravendita).
L’APE descrive caratteristiche e consumi energetici degli edifici, fornendo informazioni sull’efficienza e sul valore reale degli immobili, utili ai privati che intendo acquistare, vendere o affittare e ai tecnici chiamati a intervenire per ottenere un maggiore risparmio energetico.

Il documento viene redatto da un tecnico accreditato, il Certificatore Energetico, soggetto qualificato e indipendente o impiegato presso organismi che garantiscono i requisiti di “qualificazione e indipendenza”.

Nell’attestato il Certificatore riporta i dati catastali dell'immobile e i dati tecnici relativi a:

  • tipo di impianto e consumi
  • produzione di acqua calda
  • raffrescamento e riscaldamento
  • caratteristiche termo igrometriche
  • eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile

Informazioni che consentono di confrontare le diverse soluzioni abitative e valutare un edificio in base alla prestazione energetica

Differenza rispetto all’AQE

L’Attestato di Qualificazione Energetica AQE (disciplinato dal D.Lgs. 311/2006 e dal D.L. 63/2013) ha invece la funzione di controllo ex post per verificare che siano state osservate le prescrizioni per il miglioramento energetico di nuove costruzioni o ristrutturazioni.

L’AQE viene redatto da un professionista abilitato alla progettazione dell’edificio, non necessariamente estraneo alla proprietà.

APE. Obblighi e sanzioni

L’APE ha validità 10 anni dal rilascio ed è aggiornato ogni qual volta si verifichi la necessità di adeguamento degli impianti o venga effettuato un intervento di ristrutturazione energetica (Legge 90/2013).

La validità decade se le prescrizioni di manutenzione e controllo dell’efficienza degli impianti non sono rispettate.

L’APE deve essere obbligatoriamente allegato (Legge 9/2014) in:

  • contratti di compravendita immobiliare
  • atti di trasferimento oneroso di immobili (es. permute, transazioni)
  • contratti di locazione di immobili o singole unità soggetti a registrazione

In caso di omissione dell’APE, atti e contratti non hanno alcun valore legale e il legislatore può imporre sanzioni amministrative da 3.000 a 18.000 euro. È responsabilità del proprietario del bene verificare se il tecnico è in possesso dei requisiti di legge.

Soggetti a sanzione - da 500 a 3.000 euro - anche coloro che non riportano gli Indici di Prestazione Energetica (IPE) e la Classe energetica corrispondente negli annunci immobiliari e nelle relative comunicazioni (cartacee e online).

L’APE non è obbligatorio nel caso di rinnovo dei contratti di locazione - in vigore alla data del 6 giugno 2013 - a inquilini già locatari dell’immobile.

Utilità dell’APE

L’Attestato di Prestazione Energetica permette di:

  • valutare la convenienza economica nei casi di compravendita e locazione
  • orientare gli interventi di riqualificazione energetica più importanti ed economicamente convenienti e aumentare il valore degli immobili
  • incentiva costruzioni e ristrutturazioni ad alto rendimento energetico a riduzione del livello di inquinamento

Baltur raccomanda al Privato di affidarsi a tecnici esperti, abilitati - secondo le norme - a operare come Certificatori Energetici.

Al Professionista consiglia di fare riferimento alle normative della propria Regione, a cui spettano le competenze per accreditamento, formazione e supervisione.

Attestato di Prestazione Energetica APE
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